Sentenza 225/1993 (ECLI:IT:COST:1993:225)
Massima numero 19574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19573
Titolo
SENT. 225/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IMPUTATO DOMICILIATO O RESIDENTE ALL'ESTERO (IN LUOGO CONOSCIUTO) - RITENUTA NECESSITA' DI RIENTRARE IN ITALIA PER POTER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI IN QUESTIONE, DI PROPORRE L'OPPOSIZIONE A MEZZO POSTA - NON FONDATEZZA.
SENT. 225/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IMPUTATO DOMICILIATO O RESIDENTE ALL'ESTERO (IN LUOGO CONOSCIUTO) - RITENUTA NECESSITA' DI RIENTRARE IN ITALIA PER POTER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' ANCHE NELL'IPOTESI IN QUESTIONE, DI PROPORRE L'OPPOSIZIONE A MEZZO POSTA - NON FONDATEZZA.
Testo
Come stabilito dalla Cassazione, sulla linea della propria precedente giurisprudenza che assimila la opposizione a decreto penale ai mezzi di impugnazione, l'art. 461, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'opposizione a decreto penale si propone "mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria", non e' incompatibile con la norma contenuta nel successivo art. 583, il quale prevede in via generale che l'impugnazione puo' essere proposta "mediante telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata". Pertanto anche l'imputato residente o dimorante all'estero, in seguito a decreto penale notificatogli con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 169, primo comma, cod. proc. pen., puo' proporre l'opposizione a mezzo posta, venendo quindi meno il dubbio di costituzionalita' espresso in proposito, in base al contrario assunto, dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell' art. 461, secondo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua').
Come stabilito dalla Cassazione, sulla linea della propria precedente giurisprudenza che assimila la opposizione a decreto penale ai mezzi di impugnazione, l'art. 461, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'opposizione a decreto penale si propone "mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria", non e' incompatibile con la norma contenuta nel successivo art. 583, il quale prevede in via generale che l'impugnazione puo' essere proposta "mediante telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata". Pertanto anche l'imputato residente o dimorante all'estero, in seguito a decreto penale notificatogli con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 169, primo comma, cod. proc. pen., puo' proporre l'opposizione a mezzo posta, venendo quindi meno il dubbio di costituzionalita' espresso in proposito, in base al contrario assunto, dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell' art. 461, secondo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte