Sentenza 226/1993 (ECLI:IT:COST:1993:226)
Massima numero 19626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Titolo
SENT. 226/93 D. PENSIONI - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL SETTORE PUBBLICO - ELEVAZIONE E MIGLIORAMENTI - OMESSA PUNTUALE RILIQUIDAZIONE IN BASE ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI INTERVENTO RIMESSO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 226/93 D. PENSIONI - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL SETTORE PUBBLICO - ELEVAZIONE E MIGLIORAMENTI - OMESSA PUNTUALE RILIQUIDAZIONE IN BASE ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI INTERVENTO RIMESSO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Riguardo all'esistente divario fra pensioni e retribuzioni del settore pubblico - denunciato dalla Corte dei conti nonostante i disposti miglioramenti dei trattamenti di quiescenza - i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano uno scostamento di entita' tale da far ritenere, al momento attuale, che il meccanismo di perequazione predisposto dal legislatore sia inidoneo a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni; percio', l'invocata riliquidazione delle pensioni, in rapporto alla dinamica delle retribuzioni, rientra nella discrezionalita' del legislatore, potendo il rilevato divario assumersi solo come indice rivelatore dell'opportunita' di un piu' avanzato livello di raccordo e della necessita' di evitare che il divario raggiunga valori critici, tali da rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 5, L. 28 dicembre 1988 n. 544, e dell'art. 3, d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, conv. in L. 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate in rifermento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).
Riguardo all'esistente divario fra pensioni e retribuzioni del settore pubblico - denunciato dalla Corte dei conti nonostante i disposti miglioramenti dei trattamenti di quiescenza - i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano uno scostamento di entita' tale da far ritenere, al momento attuale, che il meccanismo di perequazione predisposto dal legislatore sia inidoneo a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni; percio', l'invocata riliquidazione delle pensioni, in rapporto alla dinamica delle retribuzioni, rientra nella discrezionalita' del legislatore, potendo il rilevato divario assumersi solo come indice rivelatore dell'opportunita' di un piu' avanzato livello di raccordo e della necessita' di evitare che il divario raggiunga valori critici, tali da rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 5, L. 28 dicembre 1988 n. 544, e dell'art. 3, d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, conv. in L. 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate in rifermento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte