Sentenza 226/1993 (ECLI:IT:COST:1993:226)
Massima numero 19627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19623  19624  19625  19626


Titolo
SENT. 226/93 E. PENSIONI - PEREQUAZIONE - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL SETTORE PUBBLICO - ELEVAZIONE E MIGLIORAMENTI - OMESSA PUNTUALE RILIQUIDAZIONE IN BASE ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMMOTIVATO RIFERIMENTO A PARAMETRO NON CONFERENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di costituzionalita' degli artt. 5, L. 28 dicembre 1988 n. 544, e 3, d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, conv. in L. 27 febbraio 1991 n. 59 - impugnati nella parte in cui non dispongono la riliquidazione delle pensioni in rapporto alle retribuzioni in atto - va dichiarata inammissibile in relazione all'art. 54 Cost., il cui richiamo e' privo di ogni motivazione oltre a non essere comunque conferente al 'thema decidendum'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 54

Altri parametri e norme interposte