Sentenza 227/1993 (ECLI:IT:COST:1993:227)
Massima numero 19586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19587


Titolo
SENT. 227/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI, DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI - BENEFICI A LORO FAVORE - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI QUATTRO MESI PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE - RICONOSCIMENTO AI SOLI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - MANCATO RICONOSCIMENTO ANCHE AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - LAMENTATA IRRAZIONALITA', IN RELAZIONE ALLA NORMA FORMALE CHE EQUIPARA, NELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI, LA INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO ALLA PENSIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irrazionale, ne' contrastante con l'art. 38 Cost., l'art. 9, secondo comma, l. n. 113 del 1985, che, in deroga (confermata dall'art. 2, l. n. 120 del 1991) alla norma generale di cui all'art. 2, ult. comma, l. n. 152 del 1968 - secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, "si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione" - prevede, a favore dei centralinisti telefonici non vedenti dipendenti degli enti locali, ai soli fini del diritto alla pensione e non anche del diritto all'indennita' premio di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni e aziende private. Anzitutto, infatti, trattandosi di un beneficio, la sua misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilita' finanziarie. In secondo luogo, poi, la contestata deroga alla legge n. 152 del 1968 evita una ingiustificata disparita' di trattamento a scapito dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, cui il beneficio in questione non e' riconosciuto, per i primi, agli effetti dell'indennita' di buonuscita (art. 14, d.P.R. n. 1032 del 1973), ne', per i secondi, agli effetti del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 29 marzo 1985, n. 113).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte