Sentenza 227/1993 (ECLI:IT:COST:1993:227)
Massima numero 19587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19586


Titolo
SENT. 227/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI, DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI - BENEFICI A LORO FAVORE - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI QUATTRO MESI PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE - POSSIBILITA' DI RISCATTO ONEROSO AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RICONOSCIUTO, NELLA PRASSI AMMINISTRATIVA, AI DIPENDENTI NON VEDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - ESCLUSIONE - IMPROPONIBILITA' DEL CONFRONTO TRA DIVERSI SISTEMI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In ordine alla possibilita' di riscatto a titolo oneroso - ai fini dell'indennita' premio di servizio - dei periodi di contribuzione figurativa, la quale non risulta prevista per i dipendenti non vedenti degli enti locali, ed invece e' consentita - secondo l'interpretazione adottata dalle amministrazioni del tesoro e dall'E.N.P.A.S. - per i dipendenti non vedenti delle amministrazioni statali, va osservato che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi puo' configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparita' di trattamento tra le categorie di soggetti interessati sia tale da inficiare di irrazionalita' il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma secondo, l. 29 marzo 1985, n. 113 e dell'art. 4 - recte 12 - l. 8 marzo 1968, n. 152). - S. nn. 220/1988, 430/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte