Sentenza 228/1993 (ECLI:IT:COST:1993:228)
Massima numero 19389
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19390
Titolo
SENT. 228/93 A. SANITA' PUBBLICA - VIGILANZA SU ISTITUZIONI ED ENTI SANITARI - VERIFICHE ED ISPEZIONI SU SINGOLE UNITA' SANITARIE LOCALI - POTERE DEL MINISTRO DEL TESORO DI PROCEDERE A VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO LA U.S.L. N. 2 DI MERANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA ESERCITATA - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 228/93 A. SANITA' PUBBLICA - VIGILANZA SU ISTITUZIONI ED ENTI SANITARI - VERIFICHE ED ISPEZIONI SU SINGOLE UNITA' SANITARIE LOCALI - POTERE DEL MINISTRO DEL TESORO DI PROCEDERE A VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO LA U.S.L. N. 2 DI MERANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA ESERCITATA - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
Il potere ispettivo sulle unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, rientra nelle competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri trasferite alle Province autonome dalla Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 7, dello Statuto; art. 1, d.P.R. n. 267 del 1992; art. 4, d.P.R. n. 266 del 1992; nonche' art. 15, L. reg. n. 6 del 1980), talche' deve escludersi - in mancanza di espresse previsioni al riguardo - la possibilita' di controlli statali aggiuntivi previsti da norme di contabilita' generale anteriori allo speciale ordinamento regionale. Non spetta, pertanto, al Ministro del tesoro esercitare nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ed all'art. 3, L. 26 luglio 1939 n. 1037; e va, conseguentemente, annullata la lettera-avviso dello stesso Ministro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.
Il potere ispettivo sulle unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, rientra nelle competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri trasferite alle Province autonome dalla Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 7, dello Statuto; art. 1, d.P.R. n. 267 del 1992; art. 4, d.P.R. n. 266 del 1992; nonche' art. 15, L. reg. n. 6 del 1980), talche' deve escludersi - in mancanza di espresse previsioni al riguardo - la possibilita' di controlli statali aggiuntivi previsti da norme di contabilita' generale anteriori allo speciale ordinamento regionale. Non spetta, pertanto, al Ministro del tesoro esercitare nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ed all'art. 3, L. 26 luglio 1939 n. 1037; e va, conseguentemente, annullata la lettera-avviso dello stesso Ministro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1992
n. 266
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1992
n. 267
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80
legge 23/12/1978
n. 833
art. 50
co. 2
legge 23/12/1978
n. 833
art. 50
co. 3
legge 23/12/1978
n. 833
art. 15