Sentenza 228/1993 (ECLI:IT:COST:1993:228)
Massima numero 19390
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19389
Titolo
SENT. 228/93 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTO IMPUGNATO - AVVENUTA ESECUZIONE DI ESSO ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PRONUNCIA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 228/93 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTO IMPUGNATO - AVVENUTA ESECUZIONE DI ESSO ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PRONUNCIA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla domanda di sospensione dell'atto che ha dato luogo a conflitto di attribuzione tra enti, se tale atto (nella specie, la lettera-avviso 22 agosto 1992 del Ministro del tesoro, con cui si disponeva una verifica amministrativo-contabile alla u.s.l. n. 2 di Merano da parte dei servizi ispettivi di finanza) sia stato eseguito in data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla domanda di sospensione dell'atto che ha dato luogo a conflitto di attribuzione tra enti, se tale atto (nella specie, la lettera-avviso 22 agosto 1992 del Ministro del tesoro, con cui si disponeva una verifica amministrativo-contabile alla u.s.l. n. 2 di Merano da parte dei servizi ispettivi di finanza) sia stato eseguito in data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte