Ordinanza 229/1993 (ECLI:IT:COST:1993:229)
Massima numero 19354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/04/1993;  Decisione del  23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 229/93. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - SOMME DOVUTE DAI COMUNI - DIVIETO DI ESECUZIONE FORZATA PRESSO SOGGETTI DIVERSI DAL TESORIERE DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA O DELLE COMUNITA' MONTANE E DIVERSI DALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DELLA REPONSABILITA' DELLA P.A. E DI DIFESA IN GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito. - O. nn. 116/1993, 51/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte