Ordinanza 230/1993 (ECLI:IT:COST:1993:230)
Massima numero 19544
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1993; Decisione del
23/04/1993
Deposito del 07/05/1993; Pubblicazione in G. U. 12/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 230/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DELLA REGIONE RICORRENTE CON CUI, IN SEGUITO AD ATTO SOPRAVVENUTO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, SI RICONOSCE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - ADESIONE A TALE DICHIARAZIONE, PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - CONSEGUENZE - PRONUNCIA DELLA CORTE RIGUARDO ALLA GIA' PROPOSTA ISTANZA DI SOSPENSIONE - NON LUOGO A PROVVEDERE.
ORD. 230/93. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DELLA REGIONE RICORRENTE CON CUI, IN SEGUITO AD ATTO SOPRAVVENUTO AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, SI RICONOSCE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - ADESIONE A TALE DICHIARAZIONE, PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - CONSEGUENZE - PRONUNCIA DELLA CORTE RIGUARDO ALLA GIA' PROPOSTA ISTANZA DI SOSPENSIONE - NON LUOGO A PROVVEDERE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, la dichiarazione della Regione ricorrente che, in seguito ad un atto dello Stato sopravvenuto al provvedimento impugnato, sia cessata la materia del contendere, e la espressa adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite, da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, esimono la Corte dal pronunciarsi sulla istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 40, legge n. 87 del 1953, e 28, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Non luogo a provvedere, riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in seguito alle dichiarazioni delle parti circa gli effetti - ritenuta la cessazione della materia del contendere - sul giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alla circolare del Ministero del Tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, della sopravvenuta nota dello stesso Ministero, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993).
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, la dichiarazione della Regione ricorrente che, in seguito ad un atto dello Stato sopravvenuto al provvedimento impugnato, sia cessata la materia del contendere, e la espressa adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite, da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, esimono la Corte dal pronunciarsi sulla istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 40, legge n. 87 del 1953, e 28, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Non luogo a provvedere, riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in seguito alle dichiarazioni delle parti circa gli effetti - ritenuta la cessazione della materia del contendere - sul giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alla circolare del Ministero del Tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, della sopravvenuta nota dello stesso Ministero, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 28