Sentenza 231/1993 (ECLI:IT:COST:1993:231)
Massima numero 19576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 231/93. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - REATI EDILIZI - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE - PREVISIONE CON LEGGE PROVINCIALE DI UN AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA PIU' AMPIO DI QUELLO STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA PROVINCIA NELLA MATERIA PENALE RISERVATA ALLO STATO - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 231/93. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - REATI EDILIZI - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE - PREVISIONE CON LEGGE PROVINCIALE DI UN AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SANATORIA PIU' AMPIO DI QUELLO STABILITO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA PROVINCIA NELLA MATERIA PENALE RISERVATA ALLO STATO - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Testo
Pur se, in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure e di recupero degli insediamenti abusivi, le regioni a statuto ordinario, e a maggior ragione, quelle a statuto speciale, usufruiscono di un margine di "variabilita'" rispetto alla legge statale, cio' non significa che tale competenza sia esente a limiti. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, infatti, a norma dell'art. 4 dello Stauto speciale, la potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, attribuitale dall'art. 8, n. 5 dello stesso Statuto, va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, fra i quali, in quanto principio di rango costituzionale, va certo annoverata la riserva di legge in favore dello Stato in materia penale. Pertanto l'art. 129, commi primo e secondo, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in quanto, con l'introduzione di una disciplina, per ottenere l'autorizzazione in sanatoria, diversa e piu' favorevole di quella stabilita dalla normativa statale (art. 13, l. n. 47/1985), e' venuto ad incidere sull'applicabilita' di cause di estinzione del reato, cosi' interferendo nella materia penale, deve essere dichiarato illegittimo - restando assorbite le altre censure avanzate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 Cost. - per violazione dei precetti statutari. - Riguardo alla sanatoria ex art. 13, legge n. 47 del 1985, cfr. S. nn. 370/1988, 369/1988 e 201/1992; sul principio della riserva di legge statale in materia penale, v. S. nn. 18/1991, 487/1989 e 179/1986 (riguardanti specificamente la materia urbanistico-edilizia), nonche' S. nn. 437/1992, 504/1991, 213/1991, 197/1991, 117/1991 e 239/1982.
Pur se, in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure e di recupero degli insediamenti abusivi, le regioni a statuto ordinario, e a maggior ragione, quelle a statuto speciale, usufruiscono di un margine di "variabilita'" rispetto alla legge statale, cio' non significa che tale competenza sia esente a limiti. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, infatti, a norma dell'art. 4 dello Stauto speciale, la potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, attribuitale dall'art. 8, n. 5 dello stesso Statuto, va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, fra i quali, in quanto principio di rango costituzionale, va certo annoverata la riserva di legge in favore dello Stato in materia penale. Pertanto l'art. 129, commi primo e secondo, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in quanto, con l'introduzione di una disciplina, per ottenere l'autorizzazione in sanatoria, diversa e piu' favorevole di quella stabilita dalla normativa statale (art. 13, l. n. 47/1985), e' venuto ad incidere sull'applicabilita' di cause di estinzione del reato, cosi' interferendo nella materia penale, deve essere dichiarato illegittimo - restando assorbite le altre censure avanzate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 Cost. - per violazione dei precetti statutari. - Riguardo alla sanatoria ex art. 13, legge n. 47 del 1985, cfr. S. nn. 370/1988, 369/1988 e 201/1992; sul principio della riserva di legge statale in materia penale, v. S. nn. 18/1991, 487/1989 e 179/1986 (riguardanti specificamente la materia urbanistico-edilizia), nonche' S. nn. 437/1992, 504/1991, 213/1991, 197/1991, 117/1991 e 239/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte