Sentenza 232/1993 (ECLI:IT:COST:1993:232)
Massima numero 19642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19641  19643  19644


Titolo
SENT. 232/93 B. REGIONE MOLISE - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TRASFERITO DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ALLA REGIONE - INQUADRAMENTO NELL'ENTE RISORSE IDRICHE DEL MOLISE (E.R.I.M.) - DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO - DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE RIAPPROVATA IL 24 MARZO 1992 - CARATTERE INNOVATIVO RISPETTO A PRECEDENTE LEGGE REGIONALE NON IMPUGNATA DALLO STATO - RICORSO STATALE AVVERSO LA SUDDETTA DELIBERA - AMMISSIBILITA' - REIEZIONE DELLA ECCEZIONE CONTRARIA.

Testo
La delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 - autoqualificantesi "interpretazione autentica dell'art. 27 L. reg. n. 5 del 1990" - introduce certamente un elemento di novita' rispetto a quest'ultima, giacche' include nel maturato economico del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione, ed inquadrato nell'E.r.i.m., anche i contratti stipulati, successivamente a detto trasferimento, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i suoi dipendenti. Va, percio', respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso statale avverso la delibera legislativa su citata, non essendo condivisibile l'assunto che essa non abbia carattere innovativo rispetto alla precedente legge regionale non impugnata. - Nel senso che qualunque legge interpretativa ha, comunque, carattere innovativo, v. S. n. 233/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte