Sentenza 232/1993 (ECLI:IT:COST:1993:232)
Massima numero 19643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 232/93 C. REGIONE MOLISE - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TRASFERITO DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ALLA REGIONE - INQUADRAMENTO NELL'ENTE RISORSE IDRICHE DEL MOLISE (E.R.I.M.) - DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI STIPULATI, DOPO L'AVVENUTO TRASFERIMENTO, DALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO CON I PROPRI DIPENDENTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 232/93 C. REGIONE MOLISE - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TRASFERITO DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ALLA REGIONE - INQUADRAMENTO NELL'ENTE RISORSE IDRICHE DEL MOLISE (E.R.I.M.) - DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO - RIFERIMENTO AI CONTRATTI STIPULATI, DOPO L'AVVENUTO TRASFERIMENTO, DALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO CON I PROPRI DIPENDENTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nella determinazione del maturato economico del personale direttamente trasferito dalla Cas.mez. alla Regione Molise ed inquadrato nell'E.r.i.m., il legislatore regionale non puo' in alcun modo tener conto dei contratti stipulati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i propri dipendenti, giacche' tale ente e' distinto dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed e' stato costituito successivamente al trasferimento di cui sopra (avvenuto il 1 novembre 1983). Percio', la delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 - la quale, riconoscendo il maturato economico derivante dai "contratti di provenienza", contraddittoriamente assume come tali anche i contratti stipulati dall'Agenzia - va dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., per violazione della disciplina e dei principi che hanno regolato le modalita' del trasferimento.
Nella determinazione del maturato economico del personale direttamente trasferito dalla Cas.mez. alla Regione Molise ed inquadrato nell'E.r.i.m., il legislatore regionale non puo' in alcun modo tener conto dei contratti stipulati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i propri dipendenti, giacche' tale ente e' distinto dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed e' stato costituito successivamente al trasferimento di cui sopra (avvenuto il 1 novembre 1983). Percio', la delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 - la quale, riconoscendo il maturato economico derivante dai "contratti di provenienza", contraddittoriamente assume come tali anche i contratti stipulati dall'Agenzia - va dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., per violazione della disciplina e dei principi che hanno regolato le modalita' del trasferimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 3 n.1
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 06/03/1978
n. 218
art. 147