Sentenza 233/1993 (ECLI:IT:COST:1993:233)
Massima numero 19581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 233/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - TERMINI - PERENTORIETA' - INAPPLICABILITA' AD ESSI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE.
SENT. 233/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - TERMINI - PERENTORIETA' - INAPPLICABILITA' AD ESSI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE.
Testo
Secondo consolidata giurisprudenza, al termine perentorio stabilito, in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale per la costituzione delle parti e l'intervento innanzi alla Corte, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. - In senso conforme v. da ultimo S. n. 215/1986.
Secondo consolidata giurisprudenza, al termine perentorio stabilito, in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale per la costituzione delle parti e l'intervento innanzi alla Corte, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. - In senso conforme v. da ultimo S. n. 215/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte