Sentenza 233/1993 (ECLI:IT:COST:1993:233)
Massima numero 19581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19582  19583


Titolo
SENT. 233/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - TERMINI - PERENTORIETA' - INAPPLICABILITA' AD ESSI DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE.

Testo
Secondo consolidata giurisprudenza, al termine perentorio stabilito, in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale per la costituzione delle parti e l'intervento innanzi alla Corte, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. - In senso conforme v. da ultimo S. n. 215/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte