Sentenza 233/1993 (ECLI:IT:COST:1993:233)
Massima numero 19582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19581  19583


Titolo
SENT. 233/93 B. IMPOSTA IRPEG - PREVISIONE, IN RELAZIONE A MUTUI CONCESSI A DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI (REGIONI, PROVINCE, COMUNI, ENTI OSPEDALIERI) DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO CONCEDENTE - NON RINUNCIABILITA' DI DETTE AGEVOLAZIONI NONOSTANTE IL MAGGIOR AGGRAVIO CONTRIBUTIVO CHE INDIRETTAMENTE NE DERIVA AI FINI DELL'ILOR - IRRAGIONEVOLEZZA, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 21, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (abrogato, senza effetto retroattivo, con il d.l. 2 marzo 1993, n. 43, al momento, peraltro, non convertito in legge) - secondo cui gli interessi derivanti da mutui in favore di regioni, province, comuni ed altri enti sono esenti dall'IRPEG per meta' del loro ammontare - se da un lato giova all'istituto di credito, riducendo l'imponibile ai fini dell'IRPEG, dall'altro determina una proporzionale riduzione dei costi detraibili, con il risultato di produrre un aumento dell'ILOR in misura tale da superare notevolmente il vantaggio concesso nel calcolo dell'altra imposta. E poiche' non puo' ritenersi consentito all'istituto di credito contribuente di rinunciare alla prevista agevolazione, in quanto e' conseguenza automatica delle condizioni di quel tipo di mutuo, per evitare le illogiche conseguenze di una norma che determina irragionevolmente un effetto contrario a quello risultante dall'espresso intento del legislatore, l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, deve essere dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte