Sentenza 233/1993 (ECLI:IT:COST:1993:233)
Massima numero 19583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 233/93 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CONTENUTO - LIMITI.
SENT. 233/93 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CONTENUTO - LIMITI.
Testo
La dichiarazione integrativa di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' prevista solo per correggere errori materiali o di calcolo, ovvero errori di diritto nella determinazione della base imponibile, ma non anche per modificare scelte (come la richiesta di una agevolazione fiscale) che il contribuente si penta di aver compiuto nella dichiarazione di base.
La dichiarazione integrativa di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' prevista solo per correggere errori materiali o di calcolo, ovvero errori di diritto nella determinazione della base imponibile, ma non anche per modificare scelte (come la richiesta di una agevolazione fiscale) che il contribuente si penta di aver compiuto nella dichiarazione di base.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte