Sentenza 235/1993 (ECLI:IT:COST:1993:235)
Massima numero 19741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19742


Titolo
SENT. 235/93 A. PROCESSO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEL GIUDIZIO - NOZIONE - APPLICABILITA' - LIMITI.

Testo
Il principio della pubblicita' del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia - sancito, peraltro, anche in vari atti internazionali (art. 6, Convenzione europea per i diritti dell'uomo, di cui alla l. n. 848 del 1955; art. 19, secondo comma, Dichiarazione dei diritti e delle liberta' fondamentali, adottata con risoluzione del 12 aprile 1989) - non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia. - In questo senso, S. nn. 373/92, 69/1991, 50/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte