Sentenza 235/1993 (ECLI:IT:COST:1993:235)
Massima numero 19742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
19741
Titolo
SENT. 235/93 B. STAMPA - GIORNALISTI - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE D'APPELLO - PREVISIONE DEL RITO CAMERALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI PROCESSI - POTERE DEL LEGISLATORE DI PORRE, ANCHE RIGUARDO AI GIORNALISTI, NELLA SUA DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI, LIMITI A TALE PRINCIPIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 235/93 B. STAMPA - GIORNALISTI - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE D'APPELLO - PREVISIONE DEL RITO CAMERALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI PROCESSI - POTERE DEL LEGISLATORE DI PORRE, ANCHE RIGUARDO AI GIORNALISTI, NELLA SUA DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI, LIMITI A TALE PRINCIPIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento per responsabilita' disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignita' umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicita' delle udienze non puo' risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziche' l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Nel procedimento per responsabilita' disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignita' umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicita' delle udienze non puo' risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziche' l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte