Sentenza 236/1993 (ECLI:IT:COST:1993:236)
Massima numero 19584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 236/93. PENSIONI - DIPENDENTI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DI PALERMO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DELLA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI, SULLA BASE DEGLI STIPENDI DERIVANTI DA LEGGI SOPRAVVENUTE IN MATERIA, PREVISTA IN FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO E DEI SEGRETARI GENERALI DI COMUNI E PROVINCE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA ESERCITATA IN TERMINI DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole ne' lesivo del principio di eguaglianza il combinato disposto dei commi 1 e 6 bis dell'art. 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379 convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1987 n. 468, come emendato dalla sent. della Corte costituzionale n. 1/1991, nella parte in cui dispone la valutazione delle pensioni sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle varie leggi intervenute in materia, solo a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei segretari generali dei comuni e delle province e non anche a favore del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo. La discrezionalita' del legislatore nella determinazione dei trattamenti pensionistici delle diverse categorie di dipendenti appare infatti nel caso legittimamente esercitata. Anche se la disciplina giuridica ed economica del personale salariato ed impiegato dell'Ente suddetto, in forza dell'art. 35 del regolamento organico approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 24 luglio 1971, n. 3279/R.A., attuativo dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 81, e' stata costantemente modellata sulle norme vigenti per le corrispondenti categorie dei dipendenti statali, al momento della cessazione del rapporto detto collegamento si interrompe per effetto dell'art. 71 dello stesso regolamento. Inoltre, pur essendo in atto - come gia' riconosciuto dalla Corte - una tendenza alla omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti degli enti locali e dei dirigenti dello Stato, specie in relazione alle funzioni e alle responsabilita', tale omogeneizzazione, a parte che si e' verificata negli ultimi tempi e non sussisteva negli anni decorsi, non e' sufficiente da sola a far ritenere sussistente la violazione dell'invocato precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, commi 1 e 6 bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, 'in parte qua'). - V., in relazione alla tendenza all'omogeneizzazione tra le categorie dei dirigenti di enti locali e di dirigenti civili dello Stato, la sent. n. 491/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte