Pronunce della Corte costituzionale - Violazione ed elusione del giudicato costituzionale (nel caso di specie: norme della Regione Abruzzo, in materia di spesa dei gruppi consiliari) - Definizione - Preclusione al legislatore di ripristinare o preservare l'efficacia di norma dichiarata incostituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione). (Classif. 204007).
Perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, in quanto le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. (Precedente: S. 252/2017 - mass. 41453).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, che scomputa la spesa per il personale dei gruppi consiliari dalla spesa complessiva per il personale della Regione. Il giudicato evocato della sentenza n. 262 del 2012 riguarda norme legislative di contenuto diverso da quelle censurate, poste peraltro da una Regione diversa, mentre, con riferimento all'altro giudicato costituzionale evocato, formatosi sulla sentenza n. 289 del 2013, essa è stata pubblicata successivamente alla disposizione censurata. (Precedente: S. 164/2020 - mass. 42588).