Sentenza 237/1993 (ECLI:IT:COST:1993:237)
Massima numero 19590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 237/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA NORMA CENSURATA SOLO ENTRO CIRCOSCRITTI LIMITI - RISPONDENZA DELLA STESSA ALLE DIRETTIVE DEL LEGISLATORE DELEGANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA NORMA CENSURATA SOLO ENTRO CIRCOSCRITTI LIMITI - RISPONDENZA DELLA STESSA ALLE DIRETTIVE DEL LEGISLATORE DELEGANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non e' affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilita' della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato e' attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed e' questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di cio' che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Cosi' circoscritti i limiti entro cui puo' operare e' quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'e' a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attivita' compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).
Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non e' affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilita' della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato e' attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed e' questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di cio' che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Cosi' circoscritti i limiti entro cui puo' operare e' quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'e' a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attivita' compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2