Sentenza 237/1993 (ECLI:IT:COST:1993:237)
Massima numero 19593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19590  19591


Titolo
SENT. 237/93 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON RIFERIBILITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte