Sentenza 237/1993 (ECLI:IT:COST:1993:237)
Massima numero 19593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 237/93 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON RIFERIBILITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/93 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON RIFERIBILITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte