Sentenza 238/1993 (ECLI:IT:COST:1993:238)
Massima numero 19647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 238/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - PREMESSA INTERPRETATIVA SU CUI SI BASA IL GIUDICE 'A QUO' NELL'AFFERMARLA - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI I.C.I.A.P..
SENT. 238/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - PREMESSA INTERPRETATIVA SU CUI SI BASA IL GIUDICE 'A QUO' NELL'AFFERMARLA - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI I.C.I.A.P..
Testo
Una volta che il giudice 'a quo' abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilita' della questione da parte della Corte potrebbe far disattendere la premessa interpretativa - del medesimo giudice - solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Principio ribadito dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della vigente disciplina dell'I.C.I.A.P., riconoscendo nella specie la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale e rilevando inoltre che, come risultava dalla sentenza parziale emessa nel giudizio 'a quo', il rimettente tribunale aveva affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilita' della proposta azione di accertamento negativo in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie). - V. sent. nn. 103/1993, 436/1992 e 67/1985.
Una volta che il giudice 'a quo' abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilita' della questione da parte della Corte potrebbe far disattendere la premessa interpretativa - del medesimo giudice - solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Principio ribadito dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della vigente disciplina dell'I.C.I.A.P., riconoscendo nella specie la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale e rilevando inoltre che, come risultava dalla sentenza parziale emessa nel giudizio 'a quo', il rimettente tribunale aveva affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilita' della proposta azione di accertamento negativo in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste dall'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie). - V. sent. nn. 103/1993, 436/1992 e 67/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte