Sentenza 238/1993 (ECLI:IT:COST:1993:238)
Massima numero 19648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19647  19649  19650


Titolo
SENT. 238/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLA CORTE - AMBITO - PROFILI DEDOTTI NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - VINCOLATIVITA' - ULTERIORI PROFILI DEDOTTI DALLE PARTI PRIVATE - OBBLIGO DI ESAMINARLI - ESCLUSIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale la questione da esaminare deve essere circoscritta al profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione, per cui non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili svolti nelle memorie delle parti private costituite nel giudizio stesso. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, come modificato da d.l. n. 332 del 1989, conv. in l. n. 384 del 1989, sollevata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 53 Cost., le parti avevano dedotto ulteriori profili di incostituzionalita' anche in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.). - v. S. n. 149/1992; O. n. 469/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte