Sentenza 238/1993 (ECLI:IT:COST:1993:238)
Massima numero 19649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19647  19648  19650


Titolo
SENT. 238/93 C. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I.A.P. - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI DEL REDDITO E DELLA SUPERFICIE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - INCIDENZA DELL'IMPOSTA ALL'INTERNO DEGLI SCAGLIONI - LAMENTATA LESIONE DEL CRITERIO DELLA PROGRESSIVITA' DELLE IMPOSTE - ESCLUSIONE - RIFERIBILITA' DEL CRITERIO DI PROGRESSIONE SOLO AL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, il quale istituisce, in via transitoria, un'imposta comunale riferita all'esercizio di imprese, arti e professioni, sollevata sotto il profilo che l'imposta stessa non sarebbe commisurata ai criteri costituzionali di progressivita', va ribadito che il principio di progressivita', di cui all'art. 53 Cost., non si riferisce alle singole imposte, bensi' all'ordinamento tributario considerato nel suo complesso. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. nn. 159/1985, 23/1968, 128/1966, 30/1964, 12/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte