Sentenza 238/1993 (ECLI:IT:COST:1993:238)
Massima numero 19650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Titolo
SENT. 238/93 D. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I.A.P. - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI DEL REDDITO E DELLA SUPERFICIE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - INCIDENZA DELL'IMPOSTA ALL'INTERNO DEGLI SCAGLIONI - RITENUTA NON DIRETTA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - INTRODUZIONE DI "CORRETTIVI" RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 238/93 D. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I.A.P. - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI DEL REDDITO E DELLA SUPERFICIE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - INCIDENZA DELL'IMPOSTA ALL'INTERNO DEGLI SCAGLIONI - RITENUTA NON DIRETTA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - INTRODUZIONE DI "CORRETTIVI" RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indice rivelatore di redditivita', al quale e' commisurata l'imposta comunale delle imprese, arti e professioni, di cui all'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, non viola l'art. 53 Cost., sotto il profilo che all'interno degli scaglioni dalla norma indicati, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta sarebbe inversamente proporzionale alla capacita' contributiva del soggetto, quale espressa dalla norma stessa. Tale indice, infatti, non risulta basato esclusivamente sulla superficie dell'immobile adibito all'esercizio dell'attivita' - come nella precedente normativa riferita al 1989, e, a tal motivo, ritenuta illegittima (sent. n. 103 del 1991), ma altresi' su di un correttivo della misura base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto (riduzione del cinquanta per cento per reddito superiore a dodici milioni; aumento del cento per cento per reddito non superiore a cinquanta milioni) cosicche', con riguardo alla natura del tributo, non appare irragionevole il metodo impositivo prescelto. Del resto, in base ai dati della comune esperienza, e come si evince anche dalla su citata decisione della Corte, e' da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attivita' considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditivita' dell'attivita' produttiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. n. 103/1991 (gia' citata nel testo).
L'indice rivelatore di redditivita', al quale e' commisurata l'imposta comunale delle imprese, arti e professioni, di cui all'art. 1, d.l. n. 66 del 1989, non viola l'art. 53 Cost., sotto il profilo che all'interno degli scaglioni dalla norma indicati, l'incidenza percentuale dell'imposta dovuta sarebbe inversamente proporzionale alla capacita' contributiva del soggetto, quale espressa dalla norma stessa. Tale indice, infatti, non risulta basato esclusivamente sulla superficie dell'immobile adibito all'esercizio dell'attivita' - come nella precedente normativa riferita al 1989, e, a tal motivo, ritenuta illegittima (sent. n. 103 del 1991), ma altresi' su di un correttivo della misura base dell'imposta in relazione al reddito concretamente prodotto (riduzione del cinquanta per cento per reddito superiore a dodici milioni; aumento del cento per cento per reddito non superiore a cinquanta milioni) cosicche', con riguardo alla natura del tributo, non appare irragionevole il metodo impositivo prescelto. Del resto, in base ai dati della comune esperienza, e come si evince anche dalla su citata decisione della Corte, e' da ritenersi attendibile che, a seconda dei settori di attivita' considerati, la dimensione dell'insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggiore redditivita' dell'attivita' produttiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in l. 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito in l. 27 novembre 1989, n. 384). - S. n. 103/1991 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte