Sentenza 239/1993 (ECLI:IT:COST:1993:239)
Massima numero 19594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19595  19596  19597


Titolo
SENT. 239/93 A. LAVORO (RAPPORTO DI ) - TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE TALI LE IPOTESI DI TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE O DI ATTIVITA' NORMALMENTE PRESTATA FUORI DELLA SEDE AZIENDALE - CONSEGUENZE - NATURA RETRIBUTIVA E NON DI INDENNITA' DI TRASFERTA DEI COMPENSI RELATIVI.

Testo
La trasferta in senso stretto - postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso (cosiddette missioni) - non e' ravvisabile nel caso di effettivo "trasferimento" del dipendente in altra sede di lavoro o se - pur con fondamentale riferimento ad una sede aziendale fissa - la prestazione di lavoro, per sua natura, si svolga normalmentre fuori dalla sede stessa. In tali ipotesi - conformemente all'orientamento della Corte di cassazione - e' da ritenersi che i relativi compensi, in quanto correlati alla causa tipica e normale del rapporto, costituiscano retribuzione e non indennita' di trasferta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte