Sentenza 239/1993 (ECLI:IT:COST:1993:239)
Massima numero 19595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19594  19596  19597


Titolo
SENT. 239/93 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DOVUTE AL LAVORATORE DIPENDENTE PER TRASFERTE OCCASIONALI - DISCIPLINA DETTATA A FINI PREVIDENZIALI O PENSIONISTICI - EFFICACIA VINCOLANTE PER IL LEGISLATORE TRIBUTARIO - ESCLUSIONE.

Testo
Riguardo alle indennita' corrisposte al lavoratore dipendente per trasferte occasionali, deve escludersi che, ove sia stabilito che dette indennita' non entrano in tutto o in parte nel calcolo dei contributi previdenziali o nel calcolo della retribuzione a fini pensionistici, debba questa disciplina normativa o collettiva essere rispettata anche dal legislatore tributario, il quale e' invece tenuto a seguire propri criteri, fondati essenzialmente sul principio della capacita' contributiva, e - con riferimento al reddito di lavoro dipendente - sul principio generale della onnicomprensivita' di "tutti i compensi, comunque denominati" (art. 48, primo comma, testo unico n. 917 del 1986).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte