Sentenza 239/1993 (ECLI:IT:COST:1993:239)
Massima numero 19596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  03/05/1993;  Decisione del  03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19594  19595  19597


Titolo
SENT. 239/93 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ONERI SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE - DEDUCIBILITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESERCIZIO - CRITERI.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la deducibilita' dal reddito di determinati oneri sostenuti dal contribuente (come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la propria opera o dove risiede il proprio nucleo familiare) rientra nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nell'esercizio della sua discrezionalita' insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito, tenendo conto della necessita' di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. - V. ord. nn. 948/1988, 556/1987 e sent. nn. 108/1983 e 134/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte