Sentenza 215/2021 (ECLI:IT:COST:2021:215)
Massima numero 44283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  21/10/2021;  Decisione del  21/10/2021
Deposito del 15/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44279  44280  44281  44282  44284  44285


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Estensione dei limiti statali alla spesa per il personale delle Regioni e dei loro organi, pur dotati di autonomia contabile e gestionale - Necessità di assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale - Necessità che le espressioni numeriche siano corredate da una stima attendibile. (Classif. 036004).

Testo

I limiti di spesa qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica si rivolgono complessivamente a tutte le spese per il personale assunto a tempo determinato, sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale. (Precedente: S. 171/2021 - mass. 44137).


La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.


Nei bilanci pubblici le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, poiché, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese. (Precedenti: S. 4/2020 - mass. 41531; S. 197/2019 - mass. 41882).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte