Sentenza 240/1993 (ECLI:IT:COST:1993:240)
Massima numero 19738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 240/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO INTIMATO (PRIMA DELLA LEGGE N. 108 DEL 1990) A LAVORATORE OCCUPATO PRESSO IMPRESA CON MENO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - INAPPLICABILITA' DELLA TUTELA OBBLIGATORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI RIMOZIONE DI OSTACOLI E LIMITAZIONI DI FATTO ALLA LIBERTA' E ALLA STESSA EGUAGLIANZA, NONCHE' DELLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 240/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO INTIMATO (PRIMA DELLA LEGGE N. 108 DEL 1990) A LAVORATORE OCCUPATO PRESSO IMPRESA CON MENO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - INAPPLICABILITA' DELLA TUTELA OBBLIGATORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI RIMOZIONE DI OSTACOLI E LIMITAZIONI DI FATTO ALLA LIBERTA' E ALLA STESSA EGUAGLIANZA, NONCHE' DELLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo quanto affermato dalla Corte in precedente pronuncia, non e' irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli in materia, abbia escluso, nell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla tutela obbligatoria avverso i licenziamenti, dalla stessa legge prevista, i lavoratori occupati presso imprese con meno di trentacinque dipendenti. Non puo' quindi adottarsi diversa decisione sulla questione risollevata nei confronti di tale esclusione, in base a motivi sostanzialmente coincidenti con quelli allora respinti, e riguardo ad una fattispecie - risalente alla stessa epoca di quelle oggetto delle ordinanze gia' esaminate - alla quale il giudice 'a quo' ha escluso che possano applicarsi le nuove piu' favorevoli disposizioni introdotte - come dalla stessa Corte auspicato - con la non retroattiva legge n. 108 del 1990. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604). - Sent. n. 2/1986.
Secondo quanto affermato dalla Corte in precedente pronuncia, non e' irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli in materia, abbia escluso, nell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla tutela obbligatoria avverso i licenziamenti, dalla stessa legge prevista, i lavoratori occupati presso imprese con meno di trentacinque dipendenti. Non puo' quindi adottarsi diversa decisione sulla questione risollevata nei confronti di tale esclusione, in base a motivi sostanzialmente coincidenti con quelli allora respinti, e riguardo ad una fattispecie - risalente alla stessa epoca di quelle oggetto delle ordinanze gia' esaminate - alla quale il giudice 'a quo' ha escluso che possano applicarsi le nuove piu' favorevoli disposizioni introdotte - come dalla stessa Corte auspicato - con la non retroattiva legge n. 108 del 1990. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604). - Sent. n. 2/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte