Ordinanza 241/1993 (ECLI:IT:COST:1993:241)
Massima numero 19756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRECO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/05/1993; Decisione del
03/05/1993
Deposito del 13/05/1993; Pubblicazione in G. U. 19/05/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/93. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA', PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO CHE SI ESPLICANO AL DI FUORI DELLA SEDE AZIENDALE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO IN CUI HA SEDE L'AZIENDA O E' SORTO IL RAPPORTO, E, PER I RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO, INVECE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE AI PRIMI, CON LORO RITENUTO SVANTAGGIO, DELLA NORMA STABILITA PER I SECONDI, NONCHE', PER I SECONDI, CON LAMENTATO SVANTAGGIO DEGLI IMPRENDITORI PER CUI LAVORANO, DELLA POSSIBILITA' DI FORI ALTERNATIVI - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI IMPLICANTI SCELTE DISCREZIONALI SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 241/93. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA', PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO CHE SI ESPLICANO AL DI FUORI DELLA SEDE AZIENDALE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO IN CUI HA SEDE L'AZIENDA O E' SORTO IL RAPPORTO, E, PER I RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO, INVECE, DELLA NORMA CHE INDIVIDUA COME FORO TERRITORIALE QUELLO DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE - MANCATA PREVISIONE DELLA ESTENSIONE AI PRIMI, CON LORO RITENUTO SVANTAGGIO, DELLA NORMA STABILITA PER I SECONDI, NONCHE', PER I SECONDI, CON LAMENTATO SVANTAGGIO DEGLI IMPRENDITORI PER CUI LAVORANO, DELLA POSSIBILITA' DI FORI ALTERNATIVI - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI IMPLICANTI SCELTE DISCREZIONALI SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che, nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli rapporti di parasubordinazione il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' spettantegli in materia, ha scelto come foro territoriale esclusivo, nell'equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore, quello del domicilio dell'agente, e considerato altresi' che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice consegua necessariamente - cio' che nei casi in oggetto certamente non si verifica - ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che, nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli rapporti di parasubordinazione il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' spettantegli in materia, ha scelto come foro territoriale esclusivo, nell'equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore, quello del domicilio dell'agente, e considerato altresi' che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice consegua necessariamente - cio' che nei casi in oggetto certamente non si verifica - ad una estensione logicamente necessitata ed implicita nella possibilita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte