Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1993; Decisione del
05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Titolo
SENT. 243/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - SUSSISTENZA DI SPEREQUAZIONI INCIDENTI SU VALORI COSTITUZIONALI - NECESSARIO SUPERAMENTO - POTERI DELLA CORTE - RISPETTO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, MA NON DELLA SUA PROTRATTA INERZIA - CONSEGUENZA - ESCLUSIONE DI ULTERIORI PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA' E DI MONITI AL LEGISLATORE.
SENT. 243/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - SUSSISTENZA DI SPEREQUAZIONI INCIDENTI SU VALORI COSTITUZIONALI - NECESSARIO SUPERAMENTO - POTERI DELLA CORTE - RISPETTO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, MA NON DELLA SUA PROTRATTA INERZIA - CONSEGUENZA - ESCLUSIONE DI ULTERIORI PRONUNCE DI INAMMISSIBILITA' E DI MONITI AL LEGISLATORE.
Testo
Il rispetto della discrezionalita' del legislatore - gia' posto a base di precedenti decisioni di inammissibilita' che rimettevano al suo intervento il superamento di sperequazioni incidenti su valori costituzionali e derivanti dalla diversita' dei meccanismi di calcolo delle indennita' di fine rapporto - non puo' risolversi nella protezione dell'inerzia del legislatore medesimo. Percio', nuovamente investita delle questioni concernenti l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato", e delle "ferrovie dello Stato", la Corte non ritiene di dover continuare a pronunziare decisioni di inammissibilita', ne' di esprimere moniti ulteriori, giacche' cio' apparirebbe abdicazione alle funzioni del giudice delle leggi. - v. S. nn. 220/1988, 763/1988; O. nn. 419/1989, 143/1990, 189/1991, 217/1991, 218/1991, 402/1991, 491/1991.
Il rispetto della discrezionalita' del legislatore - gia' posto a base di precedenti decisioni di inammissibilita' che rimettevano al suo intervento il superamento di sperequazioni incidenti su valori costituzionali e derivanti dalla diversita' dei meccanismi di calcolo delle indennita' di fine rapporto - non puo' risolversi nella protezione dell'inerzia del legislatore medesimo. Percio', nuovamente investita delle questioni concernenti l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato", e delle "ferrovie dello Stato", la Corte non ritiene di dover continuare a pronunziare decisioni di inammissibilita', ne' di esprimere moniti ulteriori, giacche' cio' apparirebbe abdicazione alle funzioni del giudice delle leggi. - v. S. nn. 220/1988, 763/1988; O. nn. 419/1989, 143/1990, 189/1991, 217/1991, 218/1991, 402/1991, 491/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte