Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/05/1993;  Decisione del  05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19628  19630  19631  19632  19633  19634  19635  19636  19637


Titolo
SENT. 243/93 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - COMUNE NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA CON FUNZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENTE OMOGENEITA' E COMPARABILITA' AI FINI DEL GIUDIZIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA.

Testo
Per tutti i lavoratori subordinati, sia privati che pubblici, l'indennita' di fine rapporto riveste identica natura di retribuzione differita con funzione previdenziale, diretta a consentire al lavoratore di superare le difficolta' economiche conseguenti alla cessazione del trattamento retributivo inerente al rapporto in atto; pertanto, ai fini del controllo sul rispetto del principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., tutte le indennita' di fine rapporto devono ritenersi omogenee e fra loro comparabili, ancorche' diversamente regolate quanto a soggetto erogatore, meccanismo di alimentazione della provvista e soggetti su cui grava l'onere contributivo in senso lato. E cio', tenuto anche conto della cd. privatizzazione del pubblico impiego, avviata dal d.P.R. n. 29 del 1993. - Sulla natura dell'indennita' di fine rapporto nel settore privato, v. S. n. 75/1968; nel settore pubblico, v. S. nn. 220/1988, 471/1989, 319/1991, 63/1992, 439/1992 e 99/1993. Nel senso della comparabilita' dei trattamenti considerati, v., oltre alle S. nn. 115/1979 e 110/1981, S. nn. 763/1988, 821/1988, 63/1992, 439/1992 e 99/1993; in senso contrario, S. n. 220/1988 e O. n. 135/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte