Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/05/1993;  Decisione del  05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19628  19629  19630  19632  19633  19634  19635  19636  19637


Titolo
SENT. 243/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - NECESSITA' DI EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEI VARI TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATI E NECESSARIO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE.

Testo
Stante la comune natura retributiva e l'identita' di funzione previdenziale delle indennita' di fine rapporto, sia nel settore pubblico che in quello privato, la varieta' di struttura e di disciplina dei singoli trattamenti non puo' tradursi in sperequazioni sostanziali (salvo che queste ultime siano ragionevolmente collegabili a specifiche diversita' delle situazioni regolate), per un verso dovendo sussistere una sostanziale equivalenza dei vari trattamenti complessivamente considerati, per altro verso dovendosi rispettare i principi di proporzionalita' e di sufficienza retributiva. A tali limiti - l'uno derivante dal principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., l'altro dall'art. 36 Cost., riferito alla retribuzione differita - deve quindi conformarsi la discrezionalita' spettante al legislatore nel valutare l'opportunita' del mantenimento o meno di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego. - Sulla necessita' di riferirsi al risultato complessivo di ciascun trattamento, v. S. n. 220/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte