Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1993; Decisione del
05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Titolo
SENT. 243/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - NECESSITA' DI EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEI VARI TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATI E NECESSARIO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE.
SENT. 243/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TRATTAMENTI VIGENTI NEL SETTORE PUBBLICO ED IN QUELLO PRIVATO - VARIETA' DI REGOLAMENTAZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - NECESSITA' DI EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEI VARI TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATI E NECESSARIO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE.
Testo
Stante la comune natura retributiva e l'identita' di funzione previdenziale delle indennita' di fine rapporto, sia nel settore pubblico che in quello privato, la varieta' di struttura e di disciplina dei singoli trattamenti non puo' tradursi in sperequazioni sostanziali (salvo che queste ultime siano ragionevolmente collegabili a specifiche diversita' delle situazioni regolate), per un verso dovendo sussistere una sostanziale equivalenza dei vari trattamenti complessivamente considerati, per altro verso dovendosi rispettare i principi di proporzionalita' e di sufficienza retributiva. A tali limiti - l'uno derivante dal principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., l'altro dall'art. 36 Cost., riferito alla retribuzione differita - deve quindi conformarsi la discrezionalita' spettante al legislatore nel valutare l'opportunita' del mantenimento o meno di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego. - Sulla necessita' di riferirsi al risultato complessivo di ciascun trattamento, v. S. n. 220/1988.
Stante la comune natura retributiva e l'identita' di funzione previdenziale delle indennita' di fine rapporto, sia nel settore pubblico che in quello privato, la varieta' di struttura e di disciplina dei singoli trattamenti non puo' tradursi in sperequazioni sostanziali (salvo che queste ultime siano ragionevolmente collegabili a specifiche diversita' delle situazioni regolate), per un verso dovendo sussistere una sostanziale equivalenza dei vari trattamenti complessivamente considerati, per altro verso dovendosi rispettare i principi di proporzionalita' e di sufficienza retributiva. A tali limiti - l'uno derivante dal principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., l'altro dall'art. 36 Cost., riferito alla retribuzione differita - deve quindi conformarsi la discrezionalita' spettante al legislatore nel valutare l'opportunita' del mantenimento o meno di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego. - Sulla necessita' di riferirsi al risultato complessivo di ciascun trattamento, v. S. n. 220/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte