Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1993; Decisione del
05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Titolo
SENT. 243/93 E. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA.
SENT. 243/93 E. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA.
Testo
L'esclusione 'in toto' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacche' produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi piu' bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalita' e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantita' e qualita' del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni piu' basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.
L'esclusione 'in toto' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacche' produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi piu' bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalita' e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantita' e qualita' del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni piu' basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte