Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1993; Decisione del
05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Titolo
SENT. 243/93 G. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - SUSSISTENTE CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA' DI MECCANISMI LEGISLATIVI DI COMPUTO SECONDO I PRINCIPI E I TEMPI INDICATI DALLA CORTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 243/93 G. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE "FERROVIE DELLO STATO" E NELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL "PARASTATO" - SUSSISTENTE CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA' DI MECCANISMI LEGISLATIVI DI COMPUTO SECONDO I PRINCIPI E I TEMPI INDICATI DALLA CORTE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", postula meccanismi legislativi di perequazione, idonei a realizzare la complessiva equivalenza dei trattamenti (sia nell'ambito dell'impiego pubblico che nei confronti del lavoro privato) ed il rispetto dei principi di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione, onde il legislatore e' tenuto ad avviare tempestivamente - in occasione della prossima legge finanziaria o comunque nella prima occasione utile per scelte globali di bilancio - la predisposizione dei suddetti meccanismi secondo scelte discrezionali conformate ai principi indicati, graduando gli interventi alla stregua delle risorse finanziarie occorrenti e reperibili, nonche' dell'esigenza di perequare con priorita' i trattamenti corrispondenti alle retribuzioni piu' basse. Pertanto, i combinati disposti dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959 n. 324, con gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con gli artt. 13 e 26, L. 20 marzo 1975 n. 70, e con gli artt. 14, L. 14 dicembre 1973 n. 829, e 21, L. 17 maggio 1985 n. 210, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. - Sul "principio di gradualita'" degli interventi legislativi, v. S. nn. 419/1989, 101/1990, 260/1990, 401/1990, 422/1990, 119/1991.
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", postula meccanismi legislativi di perequazione, idonei a realizzare la complessiva equivalenza dei trattamenti (sia nell'ambito dell'impiego pubblico che nei confronti del lavoro privato) ed il rispetto dei principi di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione, onde il legislatore e' tenuto ad avviare tempestivamente - in occasione della prossima legge finanziaria o comunque nella prima occasione utile per scelte globali di bilancio - la predisposizione dei suddetti meccanismi secondo scelte discrezionali conformate ai principi indicati, graduando gli interventi alla stregua delle risorse finanziarie occorrenti e reperibili, nonche' dell'esigenza di perequare con priorita' i trattamenti corrispondenti alle retribuzioni piu' basse. Pertanto, i combinati disposti dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959 n. 324, con gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con gli artt. 13 e 26, L. 20 marzo 1975 n. 70, e con gli artt. 14, L. 14 dicembre 1973 n. 829, e 21, L. 17 maggio 1985 n. 210, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. - Sul "principio di gradualita'" degli interventi legislativi, v. S. nn. 419/1989, 101/1990, 260/1990, 401/1990, 422/1990, 119/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte