Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/05/1993;  Decisione del  05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Massime associate alla pronuncia:  19628  19629  19630  19631  19632  19633  19634  19635  19637


Titolo
SENT. 243/93 I. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON COMPUTABILITA' NEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI ALCUNE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' AVENTI AD OGGETTO DISPOSIZIONI NON COSTITUENTI LA FONTE DIRETTA DELLA PUR RISCONTRATA LESIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 22, L. 3 giugno 1975 n. 160, 3, L. 7 luglio 1980 n. 299, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297 - sollevate censurando l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal calcolo dell'indennita' di fine rapporto di alcune categorie di dipendenti pubblici - vanno dichiarate inammissibili, avendo la Corte individuato nel combinato disposto di altre norme la fonte diretta della riconosciuta violazione degli artt. 3 e 36 Cost. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - v. la precedente massima G.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte