Sentenza 243/1993 (ECLI:IT:COST:1993:243)
Massima numero 19637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1993; Decisione del
05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Titolo
SENT. 243/93 L. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (O ALTRE INDENNITA' ANALOGHE) - COMPUTABILITA' SOLO A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1985 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN COLLEGAMENTO CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/93 L. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - BASE DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (O ALTRE INDENNITA' ANALOGHE) - COMPUTABILITA' SOLO A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1985 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN COLLEGAMENTO CON QUELLI DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore. Non e' percio' in contrasto con l'art. 3 Cost., in collegamento con l'art. 36, la legge regionale siciliana che introduce la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti regionali solo a decorrere dall'1 gennaio 1985, escludendo dal relativo beneficio i dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data, di per se' comunque non arbitraria o incongrua. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sic. 15 giugno 1988 n. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v., 'ex plurimis', S. nn. 504/1988, 190/1990, 272/1990, 395/1990.
Non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore. Non e' percio' in contrasto con l'art. 3 Cost., in collegamento con l'art. 36, la legge regionale siciliana che introduce la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti regionali solo a decorrere dall'1 gennaio 1985, escludendo dal relativo beneficio i dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data, di per se' comunque non arbitraria o incongrua. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sic. 15 giugno 1988 n. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v., 'ex plurimis', S. nn. 504/1988, 190/1990, 272/1990, 395/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte