Sentenza 244/1993 (ECLI:IT:COST:1993:244)
Massima numero 19474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  05/05/1993;  Decisione del  05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 244/93. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA - OCCUPAZIONI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 42 DEL 1985 - REITERATA PROROGA DEI RELATIVI TERMINI DI SCADENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA INDISPONIBILITA' DEL BENE, NONCHE' DEL SUO DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 14, comma secondo, d.l. n. 534 del 1987 (conv. in l. n. 47 del 1988) e 22, l. n. 158 del 1991, che hanno prorogato i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, ed in atto alla data di entrata in vigore della L. n. 42 del 1985, risultano emanate al fine di protrarre la validita' delle occupazioni in attesa di una nuova disciplina legislativa delle indennita' di esproprio, conforme al modello costituzionale, di cui la Corte aveva auspicato l'adozione nel 1983 e che solo recentemente e' stata introdotta dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992). Dette proroghe sono dunque sorrette da una 'ratio' diversa da quella delle precedenti - dichiarate incostituzionali perche' connesse alla reiterazione legislativa degli illegittimi criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio previsti dalla L. n. 10 del 1977 ed elusive della gia' dichiarata incostituzionalita' di essi - e non possono quindi ritenersi lesive dell'art. 42 Cost., trovando giustificazione nella peculiarita' della situazione cui hanno inteso provvedere e nelle esigenze obiettive da cui derivano i ritardi che gravano il proprietario, ai quali peraltro corrisponde il suo diritto di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennita' di occupazione; ne' puo' ritenersi violato l'art. 24 Cost., giacche' la legittimita' delle proroghe preclude l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno e, con esso, la relativa tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in L. 29 febbraio 1988 n. 47, e 22, L. 20 maggio 1991 n. 158). - Per l'illegittimita' dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio, v. S. nn. 5/1980, 223/1983; sulla "congruita'" dell'indennizzo espropriativo, v. S. nn. 67/1959, 91/1963, 530/1988, 1022/1988, 216/1990; sull'indennita' per occupazione d'urgenza, v. S. nn. 470/1990, 365/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte