Straniero - In genere - Acquisto della cittadinanza - Requisiti per la concessione - Dimostrazione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento - Esonero in caso di gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate da certificazione sanitaria pubblica - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli internazionali - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione. (Classif. 245001).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui impone il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana senza esonerare il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico. Il parametro costituzionale evocato risulta del tutto inconferente, perché non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna: né con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio, né con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la condizione giuridica dello straniero, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (Precedente: S. 236/2012 - mass. 36661).