Sentenza 249/1993 (ECLI:IT:COST:1993:249)
Massima numero 19580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  05/05/1993;  Decisione del  05/05/1993
Deposito del 19/05/1993; Pubblicazione in G. U. 26/05/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 249/93. REATO IN GENERE - MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - PREVISTA INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE APPLICABILI INVECE, IN VIRTU' DELLE MODIFICHE ALLA COMPETENZA DEL PRETORE INTRODOTTA CON IL NUOVO CODICE DI RITO, AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLE SU CITATE NORME - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI E QUESTIONI.

Testo
Il divieto di applicazione, ex art. 60 l. n. 689/1981, delle sanzioni sostitutive al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, secondo e terzo comma), non ha piu' ragione d'essere dopo che il nuovo codice di rito ha attribuito alla competenza del Pretore il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., compresa l'ipotesi aggravata del fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rendendo cosi' applicabile a tale fattispecie le sanzioni sostitutive in virtu' del disposto dell'art. 54 l. n. 689/1981 a norma del quale le sanzioni sostitutive si applicano ai reati di competenza pretorile. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato dell'art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure in riferimento all'art. 24 Cost., nonche' la questione ormai priva di autonomo rilievo dell'art. 238 (recte 234) delle norme di attuazione del nuovo codice di rito, denunciato per non avere, in sede di coordinamento delle disposizioni della l. n. 689/1981 con quelle del nuovo codice di rito, previsto la abrogazione dell'art. 60 l. 689/1981 'in parte qua'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte