Sentenza 250/1993 (ECLI:IT:COST:1993:250)
Massima numero 19639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  24/05/1993;  Decisione del  24/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Massime associate alla pronuncia:  19638  19640


Titolo
SENT. 250/93 B. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO, DEL "BLOCCO DELLE ASSUNZIONI" PREVISTO DALLA NORMATIVA STATALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La normativa siciliana che, senza eccedere i limiti di organico, dispone l'immissione in ruolo del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo precedentemente assunto con contratto a termine a seguito di regolare concorso pubblico, non attribuisce a tale personale un ingiustificato privilegio, ne' viola i principi del concorso pubblico, dell' imparzialita' e del buon andamento della p.a., avendo il legislatore regionale non irragionevolmente ritenuto che le prove concorsuali gia' espletate - il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalita' particolari - abbiano adeguatamente verificato attitudini e capacita' necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto. Tanto meno risultano violati gli artt. 119 e 84, comma quarto, Cost., dal momento che le leggi regionali possono - relativamente al personale della regione stessa - derogare al "blocco delle assunzioni" previsto dalla normativa statale, e che la copertura della spesa relativa al personale che occupi posti nell'organico dell'Ente e' assicurata dagli stanziamenti annualmente disposti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente medesimo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, della legge approvata dall' Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992). - Sul rapporto tra dotazione organica e servizi, v. S. nn. 1/1989 e 728/1988, nonche' 197/1992; sul principio del concorso pubblico, v. S. nn. 487/1991, 187/1990 e 161/1990; sul potere regionale di deroga al "blocco delle assunzioni", v. S. n. 407/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 84  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte