Sentenza 250/1993 (ECLI:IT:COST:1993:250)
Massima numero 19640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/05/1993; Decisione del
24/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Titolo
SENT. 250/93 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - DECORRENZA, AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA, DALL'ORIGINARIA ASSUNZIONE A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 250/93 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - PERSONALE TECNICO DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO ASSUNTO CON CONTRATTO A TERMINE - IMMISSIONE IN RUOLO - DECORRENZA, AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA, DALL'ORIGINARIA ASSUNZIONE A TERMINE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In caso di immissione in ruolo di contrattisti, l'anzianita' di carriera non puo' decorrere dall'originaria assunzione con contratto a termine, risultando altrimenti compromessa - in violazione del principio di buon andamento della p.a. - la posizione dei soggetti assunti nel frattempo a seguito di regolare concorso. Percio', l'art. 1, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 - il quale prevede il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio preruolo prestato dal personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost.. - S. n. 43/1993
In caso di immissione in ruolo di contrattisti, l'anzianita' di carriera non puo' decorrere dall'originaria assunzione con contratto a termine, risultando altrimenti compromessa - in violazione del principio di buon andamento della p.a. - la posizione dei soggetti assunti nel frattempo a seguito di regolare concorso. Percio', l'art. 1, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 - il quale prevede il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio preruolo prestato dal personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost.. - S. n. 43/1993
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte