Sentenza 251/1993 (ECLI:IT:COST:1993:251)
Massima numero 19598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/05/1993; Decisione del
25/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Titolo
SENT. 251/93 A. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/93 A. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongano di una sede nel territorio regionale - non e' tale da incidere nella sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato dall'art. 4, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. I contributi finanziari in questione sono infatti diretti a sostenere attivita' (assistenziali, ricreative o culturali) di organismi privati (associazioni ed organizzazioni di emigrati) che non si trovano inclusi nel circuito delle relazioni intercorrenti tra i soggetti di diritto internazionale, ne' risultano dotati di poteri suscettibili di impegnare la responsabilita' internazionale dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).
La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongano di una sede nel territorio regionale - non e' tale da incidere nella sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato dall'art. 4, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. I contributi finanziari in questione sono infatti diretti a sostenere attivita' (assistenziali, ricreative o culturali) di organismi privati (associazioni ed organizzazioni di emigrati) che non si trovano inclusi nel circuito delle relazioni intercorrenti tra i soggetti di diritto internazionale, ne' risultano dotati di poteri suscettibili di impegnare la responsabilita' internazionale dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4