Sentenza 251/1993 (ECLI:IT:COST:1993:251)
Massima numero 19599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/05/1993; Decisione del
25/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Titolo
SENT. 251/93 B. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - ASSERITA SOVRAPPOSIZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE COMPETENZE STATALI DEMANDATE AI COMITATI PER L'EMIGRAZIONE ITALIANA - NATURA NON ESCLUSIVA DI TALI COMPETENZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/93 B. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - ASSERITA SOVRAPPOSIZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE COMPETENZE STATALI DEMANDATE AI COMITATI PER L'EMIGRAZIONE ITALIANA - NATURA NON ESCLUSIVA DI TALI COMPETENZE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongono di una sede nel territorio regionale - non si sovrappone alla competenza assegnata allo Stato dalla legge n. 205 del 1985 e attuata attraverso l'istituzione presso gli uffici e le agenzie consolari dei comitati degli italiani all'estero. La stessa legge n. 205 del 1985, infatti, afferma la natura non esclusiva di tale funzione statale, prevedendo una collaborazione dei comitati in questione con "enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione" (art. 2, primo comma), nonche' la richiesta di contributi al Ministero degli esteri da parte di "sodalizi, associazioni e comitati che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana" (art. 3, primo comma). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 1, 2 e 25, legge 8 maggio 1985, n. 205, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).
La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongono di una sede nel territorio regionale - non si sovrappone alla competenza assegnata allo Stato dalla legge n. 205 del 1985 e attuata attraverso l'istituzione presso gli uffici e le agenzie consolari dei comitati degli italiani all'estero. La stessa legge n. 205 del 1985, infatti, afferma la natura non esclusiva di tale funzione statale, prevedendo una collaborazione dei comitati in questione con "enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione" (art. 2, primo comma), nonche' la richiesta di contributi al Ministero degli esteri da parte di "sodalizi, associazioni e comitati che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana" (art. 3, primo comma). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 1, 2 e 25, legge 8 maggio 1985, n. 205, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 08/05/1985
n. 205
art. 1
legge 08/05/1985
n. 205
art. 2
legge 08/05/1985
n. 205
art. 25