Sentenza 251/1993 (ECLI:IT:COST:1993:251)
Massima numero 19603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/05/1993; Decisione del
25/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Titolo
SENT. 251/93 C. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL LIMITE TERRITORIALE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO INTERESSE DELLA REGIONE AD INTERVENIRE AL RIGUARDO CON PROVVEDIMENTI DI SPESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 251/93 C. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, ANCHE SE COSTITUITE ALL'ESTERO, SVOLGENTI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMIGRATI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL LIMITE TERRITORIALE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO INTERESSE DELLA REGIONE AD INTERVENIRE AL RIGUARDO CON PROVVEDIMENTI DI SPESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, la Regione, quale ente politico esponenziale della comunita' regionale, e' legittimata ad intervenire con provvedimenti di spesa "riguardo a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se queste sorgano in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettino al di la' dei confini territoriali della Regione medesima". Al riguardo, non puo' negarsi la sussistenza dell'interesse della Regione Liguria nel disporre, mediante la legge riapprovata il 22 dicembre 1992, l'adozione di iniziative di sostegno sociale e culturale a favore delle proprie popolazioni emigrate, consistenti nella previsione di contributi finanziari ad associazioni e organizzazioni aventi sede anche all'estero, a tal fine costituite. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria, riapprovata il 22 dicembre 1992). - V. s. nn. 829/1988 e 276/1991, nonche' le leggi regionali, di contenuto non dissimile da quello della legge in esame: l. Regione Abruzzo 20 novembre 1980, n. 81; l. Regione Calabria 16 maggio 1981, n. 5; l. Regione Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n. 14; l. Regione Lombardia 4 gennaio 1985, n. 1; l. Regione Marche 2 novembre 1988, n. 40; l. Regione Puglia 23 ottobre 1979, n. 65; l. Regione Sardegna 7 aprile 1965, n. 10; l. Regione Sicilia 4 giugno 1980, n. 55; l. Regione Toscana 19 marzo 1990, n. 17; l. Regione Umbria 15 maggio 1987, n. 26; l. Regione Veneto 19 giugno 1984, n. 28.
Come la Corte ha gia' affermato, la Regione, quale ente politico esponenziale della comunita' regionale, e' legittimata ad intervenire con provvedimenti di spesa "riguardo a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se queste sorgano in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettino al di la' dei confini territoriali della Regione medesima". Al riguardo, non puo' negarsi la sussistenza dell'interesse della Regione Liguria nel disporre, mediante la legge riapprovata il 22 dicembre 1992, l'adozione di iniziative di sostegno sociale e culturale a favore delle proprie popolazioni emigrate, consistenti nella previsione di contributi finanziari ad associazioni e organizzazioni aventi sede anche all'estero, a tal fine costituite. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria, riapprovata il 22 dicembre 1992). - V. s. nn. 829/1988 e 276/1991, nonche' le leggi regionali, di contenuto non dissimile da quello della legge in esame: l. Regione Abruzzo 20 novembre 1980, n. 81; l. Regione Calabria 16 maggio 1981, n. 5; l. Regione Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n. 14; l. Regione Lombardia 4 gennaio 1985, n. 1; l. Regione Marche 2 novembre 1988, n. 40; l. Regione Puglia 23 ottobre 1979, n. 65; l. Regione Sardegna 7 aprile 1965, n. 10; l. Regione Sicilia 4 giugno 1980, n. 55; l. Regione Toscana 19 marzo 1990, n. 17; l. Regione Umbria 15 maggio 1987, n. 26; l. Regione Veneto 19 giugno 1984, n. 28.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte