Sentenza 251/1993 (ECLI:IT:COST:1993:251)
Massima numero 19613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/05/1993; Decisione del
25/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Titolo
SENT. 251/93 D. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - COMPOSIZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL NUMERO, RITENUTO ECCESSIVO, DEI COMPONENTI E PER L'ASSERITO SPROPORZIONATO AGGRAVIO DEI RELATIVI ONERI DI SPESA - QUESTIONE RIGUARDANTE, SOTTO IL PRIMO PROFILO, IL MERITO, NON SINDACABILE DALLA CORTE, DELLA NORMATIVA E, SOTTO IL SECONDO, NON FONDATA.
SENT. 251/93 D. REGIONE LIGURIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI EMIGRAZIONE - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - COMPOSIZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL NUMERO, RITENUTO ECCESSIVO, DEI COMPONENTI E PER L'ASSERITO SPROPORZIONATO AGGRAVIO DEI RELATIVI ONERI DI SPESA - QUESTIONE RIGUARDANTE, SOTTO IL PRIMO PROFILO, IL MERITO, NON SINDACABILE DALLA CORTE, DELLA NORMATIVA E, SOTTO IL SECONDO, NON FONDATA.
Testo
Non puo' essere accolta la censura avanzata, per violazione del principio di buona amministrazione e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, nei confronti della disciplina, contenuta nell'art. 4, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, della composizione della istituita Consulta regionale dell'emigrazione. Mentre infatti, sotto il profilo attinente al numero dei componenti la Consulta (ritenuto dal ricorrente pletorico anche in relazione al possibile diverso accorpamento degli interessi da rappresentare) la questione investe chiaramente valutazioni relative al merito politico della legge, che non hanno ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale, gli oneri finanziari che il funzionamento della Consulta, nella prevista composizione, comporta, non appaiono - anche alla luce dei dati relativi alle spese di funzionamento dell'organo per il periodo 1978-1992 - ne' irragionevoli ne' tali da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione regionale. (Non fondatezza, 'in parte qua', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Non puo' essere accolta la censura avanzata, per violazione del principio di buona amministrazione e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, nei confronti della disciplina, contenuta nell'art. 4, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, della composizione della istituita Consulta regionale dell'emigrazione. Mentre infatti, sotto il profilo attinente al numero dei componenti la Consulta (ritenuto dal ricorrente pletorico anche in relazione al possibile diverso accorpamento degli interessi da rappresentare) la questione investe chiaramente valutazioni relative al merito politico della legge, che non hanno ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale, gli oneri finanziari che il funzionamento della Consulta, nella prevista composizione, comporta, non appaiono - anche alla luce dei dati relativi alle spese di funzionamento dell'organo per il periodo 1978-1992 - ne' irragionevoli ne' tali da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione regionale. (Non fondatezza, 'in parte qua', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte