Ordinanza 252/1993 (ECLI:IT:COST:1993:252)
Massima numero 19479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/05/1993; Decisione del
25/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 252/93. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI INVALIDI CIVILI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER INCREMENTARE LA PENSIONE, COSI' COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 252/93. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI INVALIDI CIVILI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER INCREMENTARE LA PENSIONE, COSI' COME STABILITO PER ALTRE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, la regola, per i dipendenti dello Stato, e' quella del collocamento al riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. La deroga a tale regola, con l'elevazione del limite di eta' pensionabile a settantanni, in quanto espressione della discrezionalita' del legislatore - di fatto esercitata per specifiche categorie fra cui non rientra quella degli invalidi civili - non puo' essere estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimita' costituzionale. Ne' in contrario rilevano le sentenze della Corte costituzionale nn. 282/1991 e 461/1989 - citate nel giudizio 'a quo' - perche' relative alla diversa ipotesi del dipendente che non ha raggiunto il minimo della pensione. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S. nn. 461/1989, 440/1991, 190/1991.
Come la Corte ha piu' volte affermato, la regola, per i dipendenti dello Stato, e' quella del collocamento al riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. La deroga a tale regola, con l'elevazione del limite di eta' pensionabile a settantanni, in quanto espressione della discrezionalita' del legislatore - di fatto esercitata per specifiche categorie fra cui non rientra quella degli invalidi civili - non puo' essere estesa ad altre categorie a seguito di un giudizio di legittimita' costituzionale. Ne' in contrario rilevano le sentenze della Corte costituzionale nn. 282/1991 e 461/1989 - citate nel giudizio 'a quo' - perche' relative alla diversa ipotesi del dipendente che non ha raggiunto il minimo della pensione. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S. nn. 461/1989, 440/1991, 190/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte