Ordinanza 254/1993 (ECLI:IT:COST:1993:254)
Massima numero 19775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/05/1993; Decisione del
24/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 254/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO E GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RITENUTA ALTERNATIVITA' TRA LE RICHIESTE, ENTRAMBE PROPONIBILI SUBITO DOPO L'UDIENZA DI CONVALIDA, DI TERMINE A DIFESA OVVERO DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - CONSEGUENTE PAVENTATA PERDITA, IN CASO DI ESERCIZIO DELL'UNA, DELL'ALTRA FACOLTA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 254/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO E GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RITENUTA ALTERNATIVITA' TRA LE RICHIESTE, ENTRAMBE PROPONIBILI SUBITO DOPO L'UDIENZA DI CONVALIDA, DI TERMINE A DIFESA OVVERO DI GIUDIZIO ABBREVIATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - CONSEGUENTE PAVENTATA PERDITA, IN CASO DI ESERCIZIO DELL'UNA, DELL'ALTRA FACOLTA', CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Nel giudizio direttissimo davanti al pretore (art. 566 cod.proc.pen.) la richiesta, da parte del giudicabile, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, di un termine per preparare la difesa, comportando, a norma dell'art. 451, sesto comma, cod.proc.pen., la sospensione del dibattimento - non ancora aperto - fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, non gli impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena, potendo questa essere avanzata, anche nell'ipotesi in questione - come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto - fino al normale termine previsto dall'art. 446 cod.proc.pen., e cioe' fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il contrario assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la richiesta del termine di difesa subito dopo l'udienza di convalida precluderebbe la possibilita' di chiedere i riti alternativi, si basa infatti su una errata interpretazione dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen., letto come se dicesse che l'imputato "debba" - laddove dice solo che "puo'" - formulare tale richiesta subito dopo l'udienza di convalida, cadendo di conseguenza le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa avanzate in proposito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen.).
Nel giudizio direttissimo davanti al pretore (art. 566 cod.proc.pen.) la richiesta, da parte del giudicabile, subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, di un termine per preparare la difesa, comportando, a norma dell'art. 451, sesto comma, cod.proc.pen., la sospensione del dibattimento - non ancora aperto - fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, non gli impedisce di formulare la richiesta di applicazione della pena, potendo questa essere avanzata, anche nell'ipotesi in questione - come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto - fino al normale termine previsto dall'art. 446 cod.proc.pen., e cioe' fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il contrario assunto del giudice 'a quo', secondo il quale la richiesta del termine di difesa subito dopo l'udienza di convalida precluderebbe la possibilita' di chiedere i riti alternativi, si basa infatti su una errata interpretazione dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen., letto come se dicesse che l'imputato "debba" - laddove dice solo che "puo'" - formulare tale richiesta subito dopo l'udienza di convalida, cadendo di conseguenza le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa avanzate in proposito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 566, ottavo comma, cod.proc.pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte