Ordinanza 257/1993 (ECLI:IT:COST:1993:257)
Massima numero 19806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  24/05/1993;  Decisione del  24/05/1993
Deposito del 27/05/1993; Pubblicazione in G. U. 02/06/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 257/93. PROCESO PENALE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - RITENUTA NON IMPUGNABILITA' IN CASO DI OMISSIONE DELLA NOTIFICA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (PRESCRITTA DALL'ART. 408, SECONDO COMMA, COD.PROC.PEN.) ALLA PARTE OFFESA CHE NE ABBIA FATTO ISTANZA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, come la Corte ha gia' riconosciuto nel dichiarare non fondate analoghe questioni, la parte offesa, nell'ipotesi 'de qua', essendo legittimata a proporre ricorso per cassazione, e' pienamente in grado di difendere i suoi diritti. - S. n. 353/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte